Curriculum dell' Avv. Giovanni Romano

L'Avv. Giovanni Romano svolge la professione forense dal 1975.

E' avvocato abilitato all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 1993. Si è, nel corso della propria attività professionale, occupato, in particolare, di diritto del lavoro e di diritto amministrativo, nonchè di contenzioso elettorale. Dal 1989, dedica una cura particolare alle problematiche del giusto processo, con prevalente attenzione a quelle collegate al rispetto del termine di ragionevole durata, interessandosi della tutela dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali dinanzi alla Corte di Strasburgo.

Esperienze professionali e formative

E' stato responsabile degli aspetti accademici e pedagogici del progetto "Lineamenti del codice deontologico del giurista europeo", promosso con il sostegno della Commissione Europea nell'ambito dell'azione "Robert Schuman" dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, in collaborazione con l'Università degli Studi del Sannio ed il Centro di Documentazione e Cultura Europeo.

Componente, per tre bienni, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, rivestendo dapprima la carica di Tesoriere e successivamente quella di Segretario, è stato rieletto alla carica di consigliere nel corso delle elezioni dell' Ordine Forense per il biennio 2004/2005.

E' stato componente del Comitato di Redazione della Rivista giuridica del Molise e del Sannio, edita dalla E.S.I. di Napoli.

Ha fatto parte del corpo dei docenti indicati per la formazione di funzionari della P.A., nell'ambito del Programma Operativo inoltrato dall'Università degli Studi del Sannio al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' stato componente della Commissione di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, presso la Corte di Appello di Napoli, nel biennio 2000/2001.

E' stato intervistato dalle seguenti testate: L'Espresso, Il Sole 24Ore, Corriere della Sera su tematiche inerenti il suo impegno portato avanti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sede in Strasburgo.

E' stato componente del Comitato Scientifico preposto al "Corso di specializzazione per le professioni legali internazionali ed europee" (tenutosi in Benevento nell'aprile - giugno 2005), realizzato con il patrocinio della Provincia di Benevento e nato dalla collaborazione tra l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali - Sezione di Napoli - del CNR, il DIpartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali dell'Università del Sannio (DASES), l'Associazione Eurojuris di Benevento (di cui l'avv. Giovanni Romano è Presidente) e la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) - Sezione della Campania.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 21 febbraio 2005, è stato nominato "Commissario per il risanamento della Comunità Montana del Taburno", conseguendo l'obiettivo assegnatogli.

Ha svolto l'incarico di Direzione e Coordinamento del "I Corso di specializzazione Carlo Sforza nella professione legale Europea ed internazionale", svoltosi in Strasburgo, presso la sede dell'Istituto Italiano di cultura", dal 2 luglio al 7 settembre 2007.

Ha svolto il medesimo incarico anche in occasione del "II Corso di specializzazione Carlo Sforza nella professione legale Europea ed internazionale", svoltosi in Strasburgo, presso la sede dell'Istituto Italiano di cultura", dal 2 giugno al 6 settembre 2008.

Ha diretto e coordinato il "III Corso di specializzazione Carlo Sforza nella professione legale Europea ed internazionale", che si è tenuto in Strasburgo, presso la sede dell'Istituto Italiano di cultura", dal 6 luglio al 5 settembre 2009.

Avvocato Giovanni Romano

Interventi e pubblicazioni

  • Fallimento - Trasferimento fittizio della sede dell'azienda in prossimità dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale fallimentare.

    Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza n.10900 del 24 febbraio - 5 maggio 2010.
    P.G. c/ Fallimento P.G. ed altri.
    E'inefficace, ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione del fallimento, il trasferimento della sede legale non seguito da concreti atti di esercizio dell'attività imprenditoriale. La competenza del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale  dell'impresa (art.9 legge fallimentare), in cui si svolge in misura prevalente l'attività amministrativa e direttiva, si identifica, in concreto, in via presuntiva sulla base della sede legale. Ma tale presunzione viene superata dalla prova del carattere fittizio del trasferimento del centro propulsore dell'impresa; e tanto più, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, in epoca successiva al palesarsi dello stato di insolvenza.
    Conformi: Cassazione Sez. I, 29 aprile 2006, n.10051; Cassazione, Sez. I, 12 luglio 1999, n.7331.
    Il principio resta valido anche dopo la riforma fallimentare del 2006 - 2007, perfino con riguardo al trasferimento all'estero dell'impresa.
    Conformi: Cassazione, Sez. Unite, 13 ottobre 2008, n.25038; Cassazione, Sez. Unite, 20 maggio 2005, n.10606.

  • Equa riparazione - crediti fallimentari. Le più recenti pronunzie dei giudici della Cassazione.

    CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Prima
    Sentenze nn. 9607 e 9608 del 17 dicembre 2009 - 22 aprile 2010 (data della pubblicazione).
    Anna G. ed altri c/ Ministero della Giustizia
    Giuseppe B. ed altri c/ Ministero della Giustizia.

    La Suprema Corte di Cassazione affronta nuovamente la problematica dei ritardi interessanti le procedure fallimentari, con riferimento ai crediti ammessi al passivo fallimentare, riaffermando ed ulteriormente rafforzando alcuni consolidati principi, dai quali, purtroppo, continuano a discostarsi alcune Corti territoriali.
    I principi di cui innanzi possono essere sinteticamente riassunti come segue.

    Con riferimento alla durata della procedura fallimentare (volta alla realizzazione dell'esecuzione concorsuale), la valutazione del termine di ragionevole durata va effettuata non con esclusivo riferimento  al tempo impegnato nella distribuzione dell'attivo ai creditori, occorrendo tener conto anche di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali, o comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività della massa.
    Pertanto, la durata ragionevole del fallimento non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento "è, esso stesso, un contenitore di processi", con la conseguenza che la durata ragionevoile stimata in anni tre può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con un unico creditore, o, comunque, con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi.
    In tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare può ritenersi normale in procedura di media difficoltà una durata di anni sette allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (Sezione I, sentenza 24 settembre 2009, n.20549), ipotesi questa ravvisabile in presenza  di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti.
    La valutazione dell'indenizzo per danno non patrimoniale resta soggetta - a fronte dello specifico rinvio contenuto nell'art.2 della legge n.89 del 2001 - all'art.6 della Convenzione Europea, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo.

  • Tardivo recepimento di Direttiva e Risarcimento del Danno – Cassazione Civile, SS. UU., 17 Aprile 2009, n.9147

    Il soggetto che abbia subito danni a causa del tardivo recepimento di una Direttiva Comunitaria, ha diritto ad un congruo risarcimento da parte dello Stato inadempiente, risarcimento questo di natura indennitaria per attività antigiuridica.
    Tale pretesa di risarcimento è assoggettata al termine di prescrizione decennale, trattandosi di obbligazione ex lege; non è pertanto assoggettabile quindi al termine di 5 anni, previsto per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex. art. 2043 cc.
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