Archivio interventi Avv. Romano
- Una lettura prevalentemente dal punto di vista procedurale della sentenza della Corte Europea sul Caso Di Sarno ed altri c/ Italia -
Caso Di Sarno ed altri c/ Italia. Sentenza della Corte Europea dei Ditti dell'Uomo pronunziata in data 10 gennaio 2012 in merito al ricorso iscritto al n. 30765/2008.
In virtù del principio di precauzione di cui all'art.174 del trattato che istituisce la Comunità Europea,la mancanza di certezza nello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non potrebbe giustificare il ritardo dello Stato nell'adottare misure efficaci e proporzionate volte ad evitare il rischio di danni gravi ed irriversibili per l'ambiente.
L'elemento cruciale che determina se, nelle circostanze di un caso, i danni all'ambiente hanno cagionato la violazione di uno dei diritti garantiti dal comma 1 dell'articolo 8 è l'esistenza di un impatto negativo sulla vita privata o familiare di una persona, e non solo la degradazione generale dell'ambiente.
La regola dell'esaurimento dei ricorsi interni di cui all'art.35 & 1 della CEDU permette agli Stati contraenti di prevenire o di riparare le violazioni prima che queste vengano denunciate davanti alla Corte. Questa regola si basa sul presupposto che l'ordine interno fornisca un rimedio efficace per la presunta violazione. Spetta sempre al Governo, che eccepisca il mancato esaurimento, convincere la Corte che il rimedio invocato era efficace e disponibile sia nella teoria che nella pratica al momento dei fatti. Circostanze particolari possono sollevare il ricorrente dall'obbligo di esperimento delle vie di ricorso interne a sua disposizione.
In presenza di una presunta violazione che rappresenti una situazione continua, il periodo di mesi sei stabilito per la proposizione dell'azione dinanzi alla Corte comincia a decorrere dal momento in cui tale situazione venga a cessare.
La traduzione non ufficiale in lingua italiana dell'allegata sentenza è stata effettuata dall'avvocato Jessica Tristano. - Le sentenze della Corte di Strasburgo, che intervengono nel corso del contenzioso interno, hanno il valore di giudicato formale. - Una interessantissima pronunzia della terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n. 19985 del 24 giugno, pubblicata in data 30 settembre 2011, riconosce il valore di giudicato formale, valido solo per il procedimento in corso, ma con una ovvia ricaduta su situazioni che, in ipotesi simili, il giudice interno è chiamato ad affrontare, alle pronunzie della Corte di Strasburgo che intervengono nel corso della causa italiana. Il giudice interno non può non tener conto, affinchè la sua decisione risulti aderente alle norme della Convenzione, dell'elaborazione del diritto vivente proveniente dalla Corte dei Diritti dell'Uomo, che della CEDU è la più autorevole interprete.
- Diritti Umani in Italia - Sentenze CEDU in Italiano, Sentenze Corte di Giustizia, Giurisprudenza nazionale sui Diritti Umani -

Diritti Umani in Italia 2.0Care amiche, cari amici,
dopo una lunga attesa "Diritti Umani in Italia" ritorna online per continuare ad offrire quel servizio di divulgazione in materia di diritti umani fondamentali che tanto è stato apprezzato durante il suo primo anno di attività. Ed è stato proprio il successo riscontrato dall'iniziativa (circa 10.000 lettori al mese, primo database CEDU in Italia per numero di sentenze analizzate, riconoscimento da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con citazioni e links riportati su HUDOC) a spingerci verso l'elaborazione di una nuova versione del nostro Portale.
La novità di maggior rilievo riguarda certamente l'apertura verso il Diritto dell'Unione Europea, nella consapevolezza dell'imprescindibilità di questo per ogni giurista contemporaneo. Nuova e più profonda attenzione sarà data anche alla Giurisprudenza Nazionale, in conformità, peraltro, al principio di sussidiarietà che permea l'ordinamento europeo e l'ordinamento internazionale. Tutto ciò, tenendo sempre presenti i criteri di sviluppo a noi più cari: funzionalità, accessibilità, interattività.
Fatta questa breve, ma doverosa premessa, Vi riportiamo, schematicamente, alcuni degli elementi più significativi presenti nella versione 2.0 di Diritti Umani in Italia.
Un caro saluto a tutti Voi e Buona Lettura
MDL
Database - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo La sezione CEDU del nostro database è stata completamente ristrutturata: tutte le sentenze sono ora catalogate per articolo e ciascun articolo è stato scomposto in parole-chiave per analizzare le diverse nozioni contenute in ciascuna enunciazione.
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea Nuova sezione del database dedicata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di diritti umani fondamentali, e suddivisa in aree tematiche di facile consultazione.
- Giurisprudenza Nazionale Nuova sezione del database dedicata al rapporto tra i diversi ordinamenti (Italiano, Europeo, Internazionale) ed alla tutela "domestica" dei diritti umani fondamentali.
Contenuti Tutti gli articoli presenti sono ora rubricati in 5 intuitive categorie: Saggi, Note & Commenti, News & Eventi, Formulari, Traduzioni Fonti Razionalizzata ed ampliata la sezione sulle fonti rilevanti in materia di diritti umani. Due le macro-aree: Consiglio d'Europa ed Unione Europea Formazione Implementato un sistema di "smart management" dell'area Formazione, per offrire nuovi servizi ed informazioni più dettagliate ai nostri Corsisti. Strumenti - Completamente ridisegnata l'area Download, ora più snella e coincidente con le categorie dei contenuti.
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- Equa riparazione.Impossibilità di tener conto dei rinvii richiesti al fine di riconoscere un minor danno o di escluderlo. Interessi spettanti. -
CORTE DI APPELLO DI SALERNO. Sezione Civile.
Corea Annunziata c/ Ministero della Giustizia. Ricorso n. 179/09.
E' da escludere che possa computasi come ascrivile alle parti l'intervallo tra un'udienza ed un'altra, pur quando il rinvio sia stato concesso su loro istanza, essendo preminente la necessità che il giudice eserciti ogni suo potere per assicurare "il più sollecito e leale sviluppo del processo" nella stessa concessione del rinvio e non solo nella individuazione del suo termine.
E' preclusa al giudice la possibilità di valutare il numero dei rinvii chiesti dalle parti ai fini dell'esclusione della possibilità di ascrivere allo Stato la lunghezza del processo e la sua eccedenza rispetto alla durata ragionevole, in assenza di una puntuale prospettazione ed allegazione da parte della resistente amministrazione, sulla quale grava in merito uno specifico onere, di una vera e propria strategia dilatoria.
Sul danno riconosciuto come conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo spettanto, quali accessori, gli interessi al tasso legale, attesa la natura dell'equa riparazione, ma solo se espressamente richiesti. - La mancanza di pubblicità nella procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione. -
PALEARI / Italia - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Sentenza del 26 luglio 2011.
La Corte di Strasburgo ritorna nuovamente sulla mancanza di pubblicità nella procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione disattendendo preliminarmente un'eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, non esistendo nel sistema giuridico italiano la possibilità, per un individuo, di accedere direttamente alla Corte Costituzionale.
Al termine del proprio esame, richiamando, per il diritto interno pertinente, la decisione Bocellari e Rizza c. Italia (n.399/02, paragrafi 25 e 26, 13 novembre 2007), riafferma la incompatibilità dei procedimenti per l'attuazione delle misure di prevenzione con le esigenze del giusto processo ai sensi dell'art.6 della Convenzione. La Corte ritiene necessario che i prevenuti si vedano almeno riconosciuta la possibilità di richiedere una pubblica udienza, tenuto conto dell'oggetto delle misure e degli effetti che si potrebbero verificare sulla condizione personale delle persone coinvolte. - La Corte Europea ritorna sulle questioni interessanti il "valore venale" spettante agli espropriati, in presenza di un'occupazione acquisitiva. - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sentenza Santinelli ed altri c/ Italia. Strasburgo 17 maggio 2011.
MASSIMA:
"In assenza di un atto formale di espropriazione, l'occupazione dei terreni da parte della Pubblica Amministrazione non può essere considerata "prevedibile", poiché solo a seguito di decisione giudiziaria definitiva il principio di espropriazione e l'acquisizione di terreni da parte del Governo possono dirsi effettivamente applicati.
Nel caso Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte per quanto riguarda i criteri d'indennizzo in caso di espropriazione indiretta. Secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Grande Camera, l'indennizzo deve corrispondere al valore effettivo del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Di seguito, una volta detratto l'importo eventualmente assegnato a livello nazionale, l'ammontare deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione. Bisogna altresì applicare gli interessi per compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo che è trascorso dallo spossessamento dei terreni. Tali interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato".
Massima e traduzione non ufficiale dell'avv. Jessica Tristano. - La Corte Europea sul "personale ATA". Sentenza Agrati ed altri del 7 giugno 2011. - “Se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall'articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, cit., § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzales e altri cit., § 57). (…) L’esigenza della parità delle armi comporta l'obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (v., in particolare, causa Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi, dal 27 ottobre, 1993, § 33, Serie A, No. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 46).
Secondo la (…) giurisprudenza, un ricorrente può addurre la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni che contesta sono relative alla sua "proprietà" ai sensi della presente disposizione. La nozione di "proprietà" può concernere sia i "beni esistenti" che i valori patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti. Affinché un credito possa considerarsi un “valore patrimoniale”, ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo 1, è necessario che il titolare del credito lo dimostri in relazione al diritto interno, per esempio, sulla base di una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta dimostrato, può entrare in gioco il concetto di "legittimo affidamento" (Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005-IX).
Grazie ad una conoscenza diretta della società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in via di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per determinare ciò che rientra nel concetto di "pubblica utilità". Nel sistema di tutela istituito dalla Convenzione, le autorità nazionali devono quindi decidere per prime se esiste un interesse generale che giustifica la privazione della proprietà. Di conseguenza, esse dispongono di un certo margine di apprezzamento.
La decisione di adottare una legislazione restrittiva della proprietà di solito comporta valutazioni di ordine politico, economico e sociale. Considerando normale che il legislatore disponga di un’ampia libertà di condurre una politica economica e sociale, la Corte deve rispettare il modo in cui egli concepisce gli imperativi di "pubblica utilità" a meno che la sua decisione sia manifestamente priva di ragionevole fondamento (Presse Compania Naviera SA e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 37, Serie A, n. 332, e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 149, CEDU 2004-V). In linea generale, il solo interesse economico non giustifica l'intervento di una legge retroattiva di convalida (di misure restrittive della proprietà)”.
Massima e traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Jessica Tristano. - Obbligo risarcitorio da inadempimento di direttiva comunitaria e dies a quo della prescrizione. -
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10813/2011, pubblicata il 17 maggio 2011, interviene nuovamente in merito all'obbligo risarcitorio gravante sullo Stato Italiano in seguito ad inadempimento di direttiva comunitaria e sul dies a quo della prescrizione, con riferimento, nel caso di specie, alla questione dei medici che hanno frequentato le Scuole di Specializzazione negli anni accademici tra il 1982-1983 ed il 1990-1991.
- Diritti Umani in Italia - Traduzione integrale sentenza Lautsi c. Italia -
Diritti Umani in Italia
www.duitbase.it
Pubblichiamo in anteprima assoluta, la traduzione in italiano ed in versione integrale della sentenza sul Caso Lautsi c. Italia del 18 Marzo 2011. In questa decisione, la Corte EDU ha dichiarato che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane non costituisce violazione dell'Art. 2 Prot. I (Diritto all'Istruzione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Vai alla traduzione integrale. - Corso Robert Schuman 2011 -
Corso Robert Schuman 2011
Professione Legale Internazionale ed Europea:La tutela dei diritti fondamentali dell'Uomo
Master Full Time a numero chiuso
Strasburgo, 11 Luglio - 12 Agosto 2011Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense per nr. 24 Crediti Formativi



Consiglio Nazionale delle Ricerche
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L'edizione 2011
La tutela dei diritti umani in Europa è, oggi più che mai, al centro del dibattito giuridico. La crescente affermazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, accanto all’ormai consolidato diritto dell’Unione Europea, impongono, ad ogni giurista, un’attenta riflessione sul rapporto fra tali sistemi internazionali ed il proprio ordinamento. Il negoziato attualmente in corso tra Consiglio d’Europa ed Unione Europea, che vede quest’ultima candidata ad entrare formalmente, in qualità di Alta Parte Contraente, nel sistema convenzionale di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, rende quest’analisi ancor più pressante.

Obiettivi
Il Corso Robert Schuman intende affrontare in maniera esaustiva le questioni succitate, allo scopo di offrire agli operatori giuridici gli strumenti idonei per conoscere e comprendere questi scenari, ed inserirsi nel relativo contesto professionale.
In particolare, l’edizione 2011 del Corso Robert Schuman si propone di:- Offire le nozioni base del Diritto dell’Unione Europea;- Analizzare le norme procedurali degli organi giurisdizionali UE;- Approfondire istituti e norme sostanziali specifiche di Diritto UE;- Analizzare il sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;- Analizzare le norme di procedura della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;- Approfondire specifiche tematiche legate alla tutela internazionale dei diritti dell’uomo;- Offire spunti di riflessioni e competenze pratiche per risvolti professionali in campo internazionalistico ed europeo.Destinatari
Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta. I beneficiari devono essere decisi a dare un importante valore aggiunto alla propria formazione e professione al fine di proporsi, al termine del corso, come avvocati internazionalisti e consulenti legali specializzati nel diritto internazionale e nel diritto dell’Unione Europea. Al termine del Corso i partecipanti dovranno
aver acquisito una particolare dimestichezza pratica nella gestione delle procedure e nella redazione di ricorsi dinanzi alle Corti Europee.
ContenutiIl Corso è strutturato in due aree tematiche: Diritto dell’Unione Europea e Diritto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Per entrambe è prevista una breve, ma essenziale, parte generale che tratterà le questioni relative alle fonti, ai principi generali ed all’efficacia dei due sistemi. La parte speciale del programma si concentrerà sugli aspetti sostanziali e pratici delle questioni affrontate. Accanto all’analisi degli aspetti procedurali, corredata da case studies e prove pratiche, sono previsti approfondimenti su problemi giuridici specifici ed attuali: legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nell’Unione Europea, tutela dei lavoratori, aiuti di stato, tutela della proprietà ed espropriazioni per pubblica utilità, tutela dello straniero e diritto dei migranti, principi del giusto processo applicati al rito penale ed al rito civile.
Il Corso prevede 138 ore di formazione teorica e pratica in lingua italiana; è tuttavia richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e francese per la comprensione delle fonti e della giurisprudenza non disponibile in italiano, e per la partecipazione alle udienze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia.
- *** Domanda di ammissione ***
- *** Brochure Completa ***


